Convenzione›Sez. 5
Art. 71
74 / 89Conseguenze della nullità di un trattato in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.
In vigore dal 16 mar 1989
Conseguenze della nullità di un trattato
in conflitto con una norma imperativa di
diritto internazionale generale.
1. Nel caso di un trattato che sia nullo in virtù dell', le parti sono tenute;
a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiùto in base ad una disposizione che sia in conflitto con la norma imperativa di diritto internazionale generale;
b) a far in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale.
2. Nel caso di un trattato che divenga nullo e termini in virtù dell', la fine del trattato;
a) libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il
trattato
b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione legale delle parti creati dall'applicazione del trattato prima che esso giungesse alla sua fine; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni potranno in seguito essere mantenuti solamente se detto mantenimento non sia di per sè in conflitto con la nuova norma cogente del diritto internazionale generale.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-71