Convenzione›Sez. 5
Art. 70
73 / 89Conseguenze dell'estinzione di un trattato
In vigore dal 16 mar 1989
Conseguenze dell'estinzione di un trattato
1. A meno che un trattato non disponga in altro modo, o che le parti non convengano altrimenti, il fatto che un trattato sia terminato in base alle sue disposizioni o in conformità alla presente Convenzione a) libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato;
b) non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo nè alcuna situazione legale delle parti, creati dall'applicazione del trattato prima della sua fine.
2. Qualora uno Stato o una organizzazione internazionale denunci un trattato multilaterale o si ritiri da esso, il paragrafo 1 sarà applicato per quanto riguarda le relazioni tra detto Stato o detta organizzazione e ciascuna delle altre parti al trattato, a decorrere dalla data alla quale detta denuncia o detto ritiro abbia effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-70