Art. 70 · Conseguenze dell'estinzione di un trattato
ConvenzioneSez. 5

Art. 70

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Conseguenze dell'estinzione di un trattato

In vigore dal 16 mar 1989
Conseguenze dell'estinzione di un trattato 1. A meno che un trattato non disponga in altro modo, o che le parti non convengano altrimenti, il fatto che un trattato sia terminato in base alle sue disposizioni o in conformità alla presente Convenzione a) libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato; b) non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo nè alcuna situazione legale delle parti, creati dall'applicazione del trattato prima della sua fine. 2. Qualora uno Stato o una organizzazione internazionale denunci un trattato multilaterale o si ritiri da esso, il paragrafo 1 sarà applicato per quanto riguarda le relazioni tra detto Stato o detta organizzazione e ciascuna delle altre parti al trattato, a decorrere dalla data alla quale detta denuncia o detto ritiro abbia effetto.
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