Art. 66 · Procedure di composizione giudiziaria, di arbitrato e di conciliazione.
ConvenzioneSez. 4

Art. 66

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Procedure di composizione giudiziaria, di arbitrato e di conciliazione.

In vigore dal 16 mar 1989
Procedure di composizione giudiziaria, di arbitrato e di conciliazione. 1. Qualora, nei dodici mesi successivi alla data in cui è stata formulata l'obiezione, non sia stato possibile pervenire ad una soluzione in conformità al paragrafo 3 dell', saranno applicate le procedure indicate ai paragrafi seguenti. 2. Trattandosi di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione degli o 64: a) Ciascun Stato parte alla controversia di cui sono parte uno o diversi altri Stati può, con un ricorso, appellarsi alla Corte internazionale di Giustizia affinché essa si pronunci in merito alla controversia; b) ciascun Stato parte alla controversia di cui sono parte una o più organizzazioni internazionali può, se necessario tramite uno Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pregare l'Assemblea generale o il Consiglio di Sicurezza o, se del caso, l'organo competente di una organizzazione internazionale parte alla controversia, e autorizzata in conformità all'Articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite, domandare un parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia in conformità all' dello Statuto della Corte; c) qualora l'Organizzazione delle Nazioni Unite o una organizzazione internazionale autorizzata in conformità all'Articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite siano parti alla controversia, esse possono domandare un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia in conformità all' dello Statuto della Corte; d) ciascuna organizzazione internazionale, diversa dalle organizzazioni di cui al comma c) che sia parte alla controversia, può per il tramite di uno Stato Membro della Organizzazione delle Nazioni Unite, seguire la procedura indicata al comma b); e) il parere espresso dalla Corte, ai sensi dei commi b), c) o d) sarà accettato come decisivo da tutte le parti alla controversia; f) Qualora non sia favorevolmente accolta la richiesta di parere consultivo presentata ai sensi del comma b), c) o d), ciascuna parte alla controversia può, mediante notifica scritta all'altra parte o alle altre parti, sottoporre la controversia ad arbitrato, in conformità alle disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate a meno che tutte le parti ad una controversia che ricada sotto detto paragrafo, non decidano di comune accordo di sottoporla ad una procedura di arbitrato, e precisamente alla procedura definita nell'Allegato alla presente Convenzione. 4. In caso di controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualunque degli articoli della parte V della presente Convenzione diverso dagli , ciascuna parte alla controversia può azionare la procedura di conciliazione prevista nell'Allegato alla Convenzione, inviando domanda in tal senso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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