Art. 63 · Rottura di relazioni diplomatiche o consolari
ConvenzioneSez. 3

Art. 63

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Rottura di relazioni diplomatiche o consolari

In vigore dal 16 mar 1989
Rottura di relazioni diplomatiche o consolari La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati parti ad un trattato tra due o più Stati ed una o più organizzazioni internazionali non ha effetto sulle relazioni legali stabilite dal trattato tra detti Stati, a meno che l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari sia indispensabile all'applicazione del trattato.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-63