Art. 61 · Sopravvenienza di una situazione che renda l'attuazione impossibile
ConvenzioneSez. 3

Art. 61

55 / 89

Sopravvenienza di una situazione che renda l'attuazione impossibile

In vigore dal 16 mar 1989
Sopravvenienza di una situazione che renda l'attuazione impossibile 1. Una parte può invocare l'impossibilità di attuare un trattato come motivo per porvi fine o ritirarsene, qualora detta impossibilità risulti dalla sparizione o dalla distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'attuazione del trattato. Se detta impossibilità è temporanea, essa può essere invocata solamente come motivo per sospendere l'applicazione del trattato. 2. L'impossibilità di attuazione non può essere invocata da una parte come motivo per porre fine al trattato, per ritirarsene o per sospenderne l'applicazione, qualora detta impossibilità risulti da una violazione, della parte che la invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte al trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-61