Convenzione›Sez. 2
Art. 50
34 / 89Corruzione del rappresentante di uno Stato o di una organizzazione internazionale.
In vigore dal 16 mar 1989
Corruzione del rappresentante di uno
Stato o di una organizzazione internazionale.
Uno Stato o una organizzazione internazionale la cui espressione di consenso ad essere vincolato da un suo trattato sia stata ottenuta per mezzo della corruzione del suo rappresentante, mediante l'azione diretta o indiretta di uno Stato o di una organizzazione che abbia partecipato al negoziato, può invocare detta corruzione come vizio del proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-50