Convenzione›Parte IV
Art. 40
62 / 89Emendamento dei trattati multilaterali
In vigore dal 16 mar 1989
Emendamento dei trattati multilaterali
1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, l'emendamento dei trattati multilaterali è disciplinato dai seguenti paragrafi.
2. Ogni proposta volta ad emendare un trattato multilaterale per quanto riguarda le relazioni tra tutte le parti deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti ed a tutte le organizzazioni contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di prendere parte;
a) alla decisione sul seguito da dare a detta proposta;
b) al negoziato ed alla conclusione di ogni accordo che abbia per fine di emendare il trattato.
3. Ogni Stato od ogni organizzazione internazionale che sia qualificato per divenire parte al Trattato, è altresì qualificato per divenire parte al trattato così come emendato.
4. L'accordo recante l'emendamento non vincola gli Stati o le organizzazioni internazionali che sono già Parti al trattato e che non divengono parti a detto accordo; per detti Stati o dette organizzazioni si applica il capoverso b) del paragrafo 4 dell'.
5. Ogni Stato o ogni organizzazione internazionale che divenga parte al Trattato dopo l'entrata in vigore dell'Accordo recante l'emendamento sarà considerato, a meno che non venga espresso un diverso intento, come;
a) parte al trattato così come emendato;
b) parte al trattato non emendato nei confronti di ogni Parte al Trattato che non sia vincolata dall'Accordo recante l'emendamento.
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