Art. 36 · Trattati che prevedono diritti per Stati terzi o per organizzazioni terze.
ConvenzioneSez. 3

Art. 36

45 / 89

Trattati che prevedono diritti per Stati terzi o per organizzazioni terze.

In vigore dal 16 mar 1989
Trattati che prevedono diritti per Stati terzi o per organizzazioni terze. 1. Dalla disposizione di un trattato nasce un diritto per uno Stato terzo qualora le Parti a detto trattato intendano, mediante detta disposizione, conferire detto diritto sia allo Stato terzo o a un gruppo di Stati cui appartiene, sia a tutti gli Stati, sempre che lo Stato terzo vi consenta. Il consenso è presupposto qualora non vi siano indicazioni contrarie, a meno che il trattato non disponga altrimenti. 2. Dalla disposizione di un trattato nasce un diritto per una organizzazione terza qualora le parti a detto trattato intendano, mediante questa disposizione, conferire detto diritto sia all'organizzazione terza o ad un gruppo di organizzazioni internazionali cui essa appartiene, sia a tutte le organizzazioni, e qualora l'organizzazione terza vi consenta. Il consenso è disciplinato dai regolamenti dell'organizzazione. 3. Uno Stato o una organizzazione internazionale che eserciti un diritto in applicazione del paragrafo 1 o 2 è tenuto a rispettare, per l'esercizio di detto diritto, le condizioni previste nel trattato o stabilite in conformità alle disposizioni di detto Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-36