Art. 23 · Procedura relativa alle riserve
ConvenzioneSez. 2

Art. 23

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Procedura relativa alle riserve

In vigore dal 16 mar 1989
Procedura relativa alle riserve 1. La riserva, l'accettazione espressa di una riserva e l'obiezione ad una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti ed agli altri Stati ed altre organizzazioni internazionali qualificate a divenire parti al Trattato. 2. Se formulata al momento della firma del trattato con riserva di ratifica, di un atto di conferma formale, di accettazione o di approvazione, una riserva deve essere confermata formalmente dallo Stato o dall'Organizzazione internazionale che ne è autore quando esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Trattato. In tal caso si considererà che la riserva sia stata espressa alla data in cui è stata confermata. 3. L'accettazione espressa di una riserva o di una obiezione mossa ad una riserva, qualora siano anteriori alla conferma di quest'ultima, non ha bisogno di essere confermata. 4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva deve essere formulato per iscritto.
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