Art. 9
Trattato

Art. 9

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In vigore dal 24 feb 1989
È istituito un Segretario Permanente composto da 4 alti funzionari di ciascun Paese e dai loro supplenti, designati dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Tale segretariato sarà presieduto alternativamente, per un anno, dal funzionario di rango più elevato designato dal Ministro degli Esteri della Repubblica italiana e per il successivo dal funzionario di rango più elevato designato dal Ministro degli Affari Esteri e Culto della Repubblica argentina. Il Segretario avrà il compito di prendere in esame l'andamento dell'applicazione del presente Trattato e le altre materie connesse che le due Parti ritengano di affidargli. Compito del Segretariato sarà altresì individuare procedure amministrative rapide e semplificate per la realizzazione delle iniziative concordate nelle istanze competenti. Il Segretariato presenterà, periodicamente, una relazione alle due Parti sullo stato di attuazione delle decisioni già adottate e sulla programmazione e elaborazione di nuove iniziative.
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