Art. 8
Trattato

Art. 8

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In vigore dal 24 feb 1989
Le due Parti, convinte della necessità di pervenire a forme di collaborazione e diffusione di attività in materia culturale che permettano di consolidare le istituzioni democratiche in Argentina, si impegnano ad adottare tutte le possibili misure atte a favorire tali scopi. Le due Parti favoriranno la formazione, l'aggiornamento e lo scambio di docenti delle rispettive lingue nelle scuole di ogni ordine e grado e porranno in atto misure tendenti ad una maggiore diffusione della lingua spagnola in Italia e della lingua italiana in Argentina. Entrambe le Parti favoriranno la conclusione di accordi interuniversitari e fra altre istituzioni di studi superiori e di ricerca. Si impegnano inoltre ad esaminare la possibilità di riconoscere i titoli finali di studio rilasciati dalle scuole, istituti, università ed altre istituzioni di studi superiori e di ricerca dell'altra Parte. Si adotteranno anche misure atte a favorire la diffusione dell'immagine di una delle Parti nel territorio dell'altra per mezzo della stampa e altri mezzi di comunicazione ed a promuovere la traduzione e la diffusione di libri italiani in Argentina ed argentini in Italia.
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