Art. 7
Trattato

Art. 7

7 / 22
In vigore dal 24 feb 1989
Le due Parti, desiderose di incrementare la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, promuoveranno la creazione del Club Tecnologico Italia-Argentina che permetterà l'avvio di azioni congiunte di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento a quelle che comportino l'espansione dell'attività produttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55#art-t-7