Art. 4
Trattato

Art. 4

4 / 22
In vigore dal 24 feb 1989
I diritti e interessi dei cittadini di una delle Parti che in virtù della relazione associativa particolare si trasferiscano per svolgere compiti nel territorio dell'altro Stato contraente saranno tutelati dagli accordi in vigore tra le Parti o che queste decidano di stipulare in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza sociale, assistenza consolare, stato civile, sport e altri settori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55#art-t-4