Trattato
Art. 3
3 / 22In vigore dal 24 feb 1989
Le due Parti si impegnano, nell'ambito regionale a cui esse partecipano e che intendono risolutamente incoraggiare come garanzia di pace e di interdipendenza e come itinerario obbligato verso un ordinamento internazionale più giusto, a favorire il dialogo fra le due aree di appartenenza.
Esse si propongono altresì di adottare nel contesto delle istituzioni internazionali e regionali atteggiamenti coerenti con lo spirito del presente Trattato, adoperandosi attivamente per facilitare l'individuazione di soluzioni appropriate quando siano coinvolti interessi particolari di ciascuno dei Paesi firmatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;55#art-t-3