Art. 2
Trattato

Art. 2

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In vigore dal 24 feb 1989
Il principio di cui all' troverà applicazione compatibilmente con gli impegni internazionali di ciascuno dei due Paesi. Le decisioni di ciascuna delle Parti dovranno - per quanto possibile - ispirarsi a rafforzare la realizzazione di programmi congiunti. Allo stesso criterio si ispireranno anche le decisioni delle due Parti che potranno comprendere: la fornitura di impianti macchinari e servizi; il trasferimento di risorse, tecnologie, conoscenze scientifiche e tecnico-scientifiche; la realizzazione di investimenti; la concessione di crediti applicabili all'acquisto di beni e servizi della parte che concede il credito; l'aggiudicazione e assegnazione diretta di progetti e contratti che siano oggetto di finanziamento agevolato quando quest'ultimo sia concesso in base alla legislazione nazionale sulla cooperazione allo sviluppo vigente nello Stato che concede il finanziamento; e qualsiasi altra forma di collaborazione in tutti gli altri settori ritenuti dalle Parti prioritari per lo sviluppo e la modernizzazione tecnologica. Le due Parti si impegnano ad utilizzare enti ed istituti esistenti ed a creare se necessario enti ed istituti congiunti per la ricerca e la realizzazione di progetti utili allo sviluppo dell'economia con il compito anche di facilitare le procedure relative alla loro esecuzione. Le due Parti si impegnano altresì ad orientare le loro Amministrazioni pubbliche nel senso di facilitare il lavoro di detti enti ed istituti.
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