Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 mar 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assisteza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.
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