Art. 1
1 / 3In vigore dal 5 mar 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assisteza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;75#art-1