Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 5 mar 1989
. Ciascuna Parte contraente concederà alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a quello concesso alla propria bandiera nazionale per quanto riguarda: ingresso, sosta e uscita dai porti, in particolare i diritti e tasse portuali, l'uso delle attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci, l'imbarco e sbarco dei passeggeri, l'adempimento di tutti i servizi e operazioni commerciali o marittime necessarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-6