Accordo
Art. 5
5 / 20In vigore dal 5 mar 1989
.
Le Parti contraenti vigileranno affinché i tassi di nolo siano fissati al livello più basso possibile dal punto di vista commerciale compatibile con l'interesse reciproco delle economie dei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-5