Accordo
Art. 4
4 / 20In vigore dal 5 mar 1989
.
Gli armatori avranno il compito di adottare le misure necessarie per l'organizzazione del traffico e la relativa ripartizione nel quadro di una Conferenza o altra organizzazione armatoriale per la migliore gestione delle linee, secondo il principio ripartitivo previsto dal Codice di Condotta delle Conferenze Marittime, nel reciproco rispetto degli impegni di ciascuna Parte sul piano internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-4