Accordo
Art. 16
16 / 20In vigore dal 5 mar 1989
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1) Qualora una nave di una delle Parti contraenti dovesse naufragare, arenarsi o subire avaria presso le coste dell'altro Stato, le Autorità competenti del predetto Stato accorderranno alle persone, alla nave ed al carico la medesima protezione ed assistenza data alle navi battenti la propria bandiera.
2) Qualora una nave naufraghi o subisca un'avaria, le parti della nave, il carico e le provviste di bordo saranno sottoposte a diritti doganali se non sono destinate al consumo o utilizzate sul territorio dell'altra Parte.
3) Tutti gli onorari, imposte, diritti e spese riguardanti operazioni di tale natura saranno applicati secondo le leggi, i regolamenti e le tariffe in vigore in ciascuno dei due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-16