Accordo
Art. 14
14 / 20In vigore dal 5 mar 1989
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Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di impedire l'ingresso o il soggiorno sul proprio territorio dei titolari del documento d'identità di cui all', rilasciato dall'altra Parte contraente, la cui presenza sia giudicata indesiderabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-14