Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 5 mar 1989
. 1) Allorchè un membro dell'equipaggio, titolare del documento d'identità di cui all', sbarca in un porto dell'altra Parte contraente, le Autorità, locali daranno le autorizzazioni necessarie affinché l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, soggiornare sul loro territorio per il tempo necessario e raggiungere il suo Paese d'origine o un altro porto di imbarco o di sbarco al termine del suo soggiorno. 2) Per le necessità della navigazione, il Comandante di una nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente o un membro dell'equipaggio da lui designato e autorizzato a recarsi dall'Agente consolare o diplomatico del Paese di bandiera o dal rappresentante della propria compagnia di navigazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-13