Accordo
Art. 12
12 / 20In vigore dal 5 mar 1989
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1) I cittadini di una delle Parti contraenti titolari di uno dei documenti indicati all' del presente Accordo possono transitare, in conformità delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, sul territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere sia il loro porto d'imbarco, sia il loro Paese d'origine, purchè siano in possesso di una autorizzazione d'imbarco o sbarco rilasciata dalle Autorità competenti del loro Paese.
2) Il soggiorno sul territorio di una delle Parti contraenti dei marittimi cittadini dell'altra Parte, che viaggino muniti del loro libretto professionale e di un ordine d'imbarco o sbarco, non può superare il periodo previsto dalla normativa in vigore; tale periodo potrà eccezionalmente essere prolungato per valide ragioni, a discrezione delle competenti Autorità.
Ciascuna Parte contraente si impegna a riammettere sul proprio territorio o sulle proprie navi i titolari dei documenti di cui al primo comma del presente Articolo, da essa rilasciati, soltanto sulla base dei predetti documenti.
Storico versioni
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