Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 5 mar 1989
. Ciascuna Parte contraente riconoscerà i documenti di identità dei marittimi rilasciati dalle Autorità competenti dell'altra Parte contraente. Tali documenti d'identità sono, per quanto concerne le Autorità italiane, il "libretto di navigazione" e, per quanto concerne le Autorità algerine, il "Fascicule de navigation maritime", come definiti dalle rispettive normative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-10