Accordo
Art. 1
1 / 20In vigore dal 5 mar 1989
ACCORDO SUI TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.
Nella convinzione che lo sviluppo dei trasporti marittimi tra i due Paesi contribuirà al rafforzamento della loro cooperazione ed allo sviluppo dei loro rapporti economici e commerciali;
Nel desiderio di:
- Favorire l'organizzazione delle relazioni marittime tra l'Algeria e l'Italia;
- Assicurare una migliore organizzazione del traffico marittimo tra i due Paesi;
- Eliminare gli ostacoli che possono portare pregiudizio allo sviluppo del trasporto marittimo;
convengono quanto segue:
Il termine nave di una Parte contraente indica qualsiasi nave mercantile battente la bandiera di tale Parte in conformità della sua legislazione e delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell' del presente Accordo.
Il termine membro dell'equipaggio della nave indica ogni persona che eserciti a bordo della nave funzioni relative al suo esercizio ed alla sua manutenzione e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.
Il termine merce indica ogni merce proveniente dal commercio estero tra i porti dei due Paesi.
Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono alle navi da guerra nè alle navi che esercitano le attività riservate da ciascuna delle due Parti e in particolare quelle relative ai servizi portuali, al rimorchio, al pilotaggio, alla pesca marittima, alla ricerca scientifica e al cabotaggio nazionale.
Storico versioni
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