Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987. 23 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO SUI TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLIC Art. 2 ARTICOLO 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto di merce in ser Art. 3 ARTICOLO 3. 1) Le Parti contraenti convengono: a) di incoraggiare le navi battenti bandier Art. 4 ARTICOLO 4. Gli armatori avranno il compito di adottare le misure necessarie per l'organiz Art. 5 ARTICOLO 5. Le Parti contraenti vigileranno affinché i tassi di nolo siano fissati al live Art. 6 ARTICOLO 6. Ciascuna Parte contraente concederà alle navi dell'altra Parte un trattamento Art. 7 ARTICOLO 7. Le due Parti contraenti si impegnano ad agevolare il compimento delle formalit Art. 8 ARTICOLO 8. Ciascuna Parte contraente riconoscerà la nazionalità delle navi dell'altra Par Art. 9 ARTICOLO 9. Ciascuna Parte contraente riconoscerà tutti i documenti di bordo delle navi de Art. 10 ARTICOLO 10. Ciascuna Parte contraente riconoscerà i documenti di identità dei marittimi r Art. 11 ARTICOLO 11. Tali documenti d'identità danno diritto ai loro titolari di scendere a terra Art. 12 ARTICOLO 12. 1) I cittadini di una delle Parti contraenti titolari di uno dei documenti in Art. 13 ARTICOLO 13. 1) Allorchè un membro dell'equipaggio, titolare del documento d'identità di c Art. 14 ARTICOLO 14. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di impedire l'ingresso o il s Art. 15 ARTICOLO 15. 1) Le Autorità amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non Art. 16 ARTICOLO 16. 1) Qualora una nave di una delle Parti contraenti dovesse naufragare, arenars Art. 17 ARTICOLO 17. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione del presente Accord Art. 18 ARTICOLO 18. Per l'applicazione concordata delle disposizioni degli articoli del presente Art. 19 ARTICOLO 19 1) Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente l'accesso dei loro citta Art. 20 ARTICOLO 20. Il presente Accordo e concluso per un periodo di cinque anni ed e rinnovabile Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360