Art. 15
Accordo

Art. 15

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In vigore dal 5 mar 1989
Quando, nei casi previsti dal presente Accordo, gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente si trovano sul territorio dell'altra parte contraente essi devono essere in grado di giustificare, in qualsiasi momento, la loro condizione ufficiale. Essi godono su tale territorio della protezione garantita agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Parte contraente dalla legislazione in vigore.
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