Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 5 mar 1989
Gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, competenti per la ricerca delle violazioni alla legislazione doganale possono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, con il consenso degli agenti competenti dell'Amministrazione doganale di tale Parte Contraente, assistere alle operazioni da effettuarsi da questi ultimi per la ricerca e l'accertamento di tali violazioni, se queste interessano la prima Amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-14