Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986. 26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGE Art. 2 Articolo 2 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si prestano mutua assistenza Art. 3 Articolo 3 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, Art. 4 Articolo 4 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano le liste di mer Art. 5 Articolo 5 L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti esercita, spo Art. 6 Articolo 6 Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono, a richies Art. 7 Articolo 7 Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si trasmettono, spontane Art. 8 Articolo 8 Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si comunicano i nuovi me Art. 9 Articolo 9 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano disposizioni affinc Art. 10 Articolo 10 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amminist Art. 11 Articolo 11 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amminist Art. 12 Articolo 12 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono utilizzare innanzi Art. 13 Articolo 13 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amminist Art. 14 Articolo 14 Gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, competenti p Art. 15 Articolo 15 Quando, nei casi previsti dal presente Accordo, gli agenti dell'Amministrazion Art. 16 Articolo 16 Le Parti Contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di rimborso Art. 17 Articolo 17 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti non sono tenute a presta Art. 18 Articolo 18. 1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati Art. 19 Articolo 19. Nessuna richiesta di assistenza può essere formulata se l'Amministrazione dog Art. 20 Articolo 20. L'assistenza prevista dal presente Accordo viene esercitata direttamente tra Art. 21 Articolo 21. Un Comitato misto composto da rappresentanti delle Amministrazioni doganali d Art. 22 Articolo 22. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di ci Art. 23 Articolo 23. Ogni disaccordo che potesse insorgere dall'interpretazione delle disposizioni Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360