Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 5 mar 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare la convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;71#art-1