Art. 23
23 / 30In vigore dal 11 giu 1995
1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente unico di 4.061 unità comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato.
L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneità di cui all' della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi.
2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta è inquadrato in quello di appuntatoo, se in possesso di una anzianità nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianità a detta data sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti disposti secondo l'ordine di ruolo, l'anzianità eccedente e considerata sia ai fini giuridici che economici.
3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.
4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1› gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianità di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 e estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell', secondo le modalità di cui al comma 16 dell' del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472.
5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell' del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 ha disposto (con l'art. 52, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui [. . .] all', comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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