Art. 3
Convenzione

Art. 3

3 / 23
In vigore dal 17 gen 1989
Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata cooperano in vista dell'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-3