Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 17 gen 1989
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli artt.19 e 20 della Convenzione stessa; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad accezione delle misure previste negli .
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-23