Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987.
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987. 26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE Art. 2 Articolo 2 Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzi Art. 3 Articolo 3 Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata cooperan Art. 4 Articolo 4 1. Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti. 2 Art. 5 Articolo 5 1. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d' Art. 6 Articolo 6 1. Il Comitato si riunisce a porte chiuse Il quorum è costituito dalla maggiora Art. 7 Articolo 7 1. Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all'art. 2. Oltre a v Art. 8 Articolo 8 21. Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di p Art. 9 Articolo 9 1. In circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte interessata p Art. 10 Articolo 10 1. Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati Art. 11 Articolo 11 1. Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo ra Art. 12 Articolo 12 Ogni anno, il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei p Art. 13 Articolo 13 I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono so Art. 14 Articolo 14 1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica Art. 15 Articolo 15 Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l'indirizzo della Autorità Art. 16 Articolo 16 Il Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, g Art. 17 Articolo 17 1. La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno Art. 18 Articolo 18 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d Art. 19 Articolo 19 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successi Art. 20 Articolo 20. 1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di Art. 21 Articolo 21 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione. Art. 22 Articolo 22 1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante no Art. 23 Articolo 23 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri de Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360