Art. 5 · Rifiuto discrezionale
Trattato

Art. 5

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Rifiuto discrezionale

In vigore dal 26 gen 1989
Rifiuto discrezionale L'estradizione può essere rifiutata se: a) la persona richiesta e cittadino della Parte richiesta. Quando la Parte richiesta rifiuta di estradare un suo cittadino, deve se l'altra Parte lo domanda e la legge della Parte richiesta lo consente, sottomettere il caso alle autorità competenti al fine dell'instaurazione dei procedimenti necessari per perseguire quella persona per tutti i reati o per alcuno dei reati per i quali l'estradizione e stata richiesta; o b) le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di astenersi dal procedere nei confronti della persona richiesta per il reato per il quale sia stata richiesta l'estradizione ed in ordine al quale la Parte richiesta abbia giurisdizione; o c) nel territorio della Parte richiesta sia in corso, nei confronti della persona di cui si chiede l'estradizione, un procedimento per il reato per il quale l'estradizione e domandata; o d) il reato per cui si richiede l'estradizione e considerato, secondo la legge della Parte richiesta, commesso in tutto o in parte nel suo territorio.
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