Art. 22 · Entrata in vigore e denuncia
Trattato

Art. 22

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Entrata in vigore e denuncia

In vigore dal 26 gen 1989
Entrata in vigore e denuncia 1. Questo Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo che le Parti Contraenti abbiano comunicato l'una all'altra che i requisiti costituzionali richiesti per l'entrata in vigore del presente Trattato sono stati soddisfatti. Il presente Trattato si applicherà anche alle richieste relative a reati commessi prima della sua entrata in vigore. 2. Il Trattato di Estradizione fra la Repubblica Italiana e l'Australia fatto a Canberra il ventotto di novembre millenovecentosettantre cesserà di essere in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti può denunciare il presente Trattato dandone notifica scritta in qualsiasi momento ed il Trattato cesserà di essere in vigore il centottantesimo giorno dopo il giorno in cui la notifica e stata data. In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Trattato Fatto a Milano il 26› giorno del mese di agosto millenovecentottantacinque nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AUSTRALIA Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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