Trattato
Art. 13
13 / 22Arresto provvisorio
In vigore dal 26 gen 1989
Arresto provvisorio
1. In caso di urgenza ciascuna Parte Contraente può chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda di arresto provvisorio dovrà essere inoltrata per via diplomatica o fra il Ministero di Grazia e Giustizia italiano ed il Dipartimento Federale della Giustizia australiano, nel qual caso ci si può valere dell'ausilio dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). La domanda può essere trasmessa per posta o per telegrafo o con qualsiasi altro mezzo che consenta una registrazione per iscritto.
2. La domanda deve contenere la descrizione della persona richiesta, la dichiarazione che sarà chiesta l'estradizione, la attestazione dell'esistenza e l'indicazione degli elementi essenziali di un mandato di arresto o di una sentenza di condanna nei confronti della persona, la indicazione della punizione che può essere inflitta o che e stata inflitta per il reato e, su domanda della Parte richiesta, la sintetica descrizione delle azioni od omissioni addotte quali elementi costitutivi del reato.
3. Quando riceve la domanda suindicata, la Parte richiesta deve prendere le misure necessarie, secondo la sua legge, per assicurare l'arresto della persona richiesta e deve prontamente comunicare alla Parte richiedente il seguito dato alla domanda di quest'ultima.
4. Una persona arrestata in seguito a domanda di arresto provvisorio dovrà essere rimessa in libertà allo scadere di quarantacinque giorni dalla data del suo arresto se non sarà stata ricevuta una domanda per la sua estradizione corredata dai documenti specificati all'.
5. Il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo non impedirà il riarresto e l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto l'estradizione della persona richiesta, se la domanda sarà successivamente ricevuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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