Art. 1 · Obbligo di estradare
Trattato

Art. 1

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Obbligo di estradare

In vigore dal 26 gen 1989
TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando rendere più efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue: Obbligo di estradare Ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra, secondo le disposizioni del presente Trattato, le persone ricercate dalla Parte richiedente al fine di sottoporle a procedimento penale, ovvero di imporre o di eseguire una pena, per un reato per il quale sia ammessa l'estradizione.
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