Art. 2
2 / 3In vigore dal 24 gen 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 75 e 95 degli atti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-12-27;567#art-2