Art. 1
1 / 2In vigore dal 22 dic 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L' è sostituito dal seguente:
". - 1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa è inammissibilè".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-12-21;535#art-1