Art. 25 · PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
ConvenzioneTitolo III

Art. 25

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PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

In vigore dal 15 dic 1988
PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge. 2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni si limita a verificare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte. Tale autorità giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'autorità giudiziaria dell'altra Parte è vincolata agli accertamenti di fatto contenuti nelle decisioni che devono essere riconosciute.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-25