Art. 24 · TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
ConvenzioneTitolo III

Art. 24

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TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

In vigore dal 15 dic 1988
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE Le transazioni concluse davanti alla autorità giudiziaria competente ai sensi dell', paragrafo 2 della presente Convenzione, ed aventi efficacia esecutiva in una delle due Parti, sono, su istanza di parte, riconosciuti e dichiarati esecutivi dall'altra Parte. L'istanza sarà predisposta in conformità dell' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-24