Convenzione›Titolo III
Art. 24
24 / 26TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
In vigore dal 15 dic 1988
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
Le transazioni concluse davanti alla autorità giudiziaria competente ai sensi dell', paragrafo 2 della presente Convenzione, ed aventi efficacia esecutiva in una delle due Parti, sono, su istanza di parte, riconosciuti e dichiarati esecutivi dall'altra Parte.
L'istanza sarà predisposta in conformità dell' della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-24