Convenzione›Titolo III
Art. 22
22 / 26CONDIZIONI RICHIESTE
In vigore dal 15 dic 1988
CONDIZIONI RICHIESTE
1. Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorità giudiziarie di ciscuna Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute dall'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art.12 della presente Convenzione, alle seguenti condizioni:
a) le sentenze siano state pronunciate da una autorità giudiziaria competente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;
b) la parte soccombente sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove è stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, per quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata;
c) la sentenza abbia acquisito l'efficacia di cosa giudicata e sia esecutiva secondo la legge della Parte ove è stata emessa;
d) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata sentenza dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
e) nessuna autorità giudiziaria della Parte richiesta sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda davanti alla autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a, l'autorità giudiziaria è considerata competente se:
a) alla data della presentazione della domanda il convenuto aveva la residenza o il domicilio sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attività, a carattere industriale, agricolo, commerciale o finanziario di un suo stabilimento, di una sua succursale o di una sua agenzia siti nel territorio di detta Parte;
c) per accordo espresso o tacito delle parti l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o avrebbe dovuto essere eseguita nel territorio di detta Parte;
d) in materia di responsabilità extra-contrattuale il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detta Parte;
e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di detta autorità giudiziaria sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo relativo alla determinazione dell'autorità competente, sempre che la legge della Parte richiesta non vi si opponga;
f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
h) la decisione ha ad oggetto lo stato o la capacità di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
i) la controversia ha ad oggetto una obbligazione alimentare e l'attore era residente o domiciliato nella Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.
3. Le decisioni provvisoriamente esecutive di ciascuna Parte, benché suscettibili di ricorso ordinario, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte alle condizioni previste dal presente articolo, in quanto ad esse applicabili, se decisioni dello stesso tipo possono essere ivi emesse o eseguite.
Storico versioni
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