Convenzione›Titolo III
Art. 21
21 / 26OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
In vigore dal 15 dic 1988
OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti di cui agli articoli che seguono, le sentenze emesse in materia civile dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-21