Art. 21 · OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
ConvenzioneTitolo III

Art. 21

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OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

In vigore dal 15 dic 1988
OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti di cui agli articoli che seguono, le sentenze emesse in materia civile dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-21