Convenzione›Titolo II
Art. 19
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In vigore dal 15 dic 1988
SPESE
Sono a carico della Parte richiesta le spese derivanti dall'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, ad eccezione delle indennità e delle altre spese relative alla esecuzione di perizie nonché di quelle derivanti dalla esecuzione di commissione rogatoria in particolari forme domandate dalla parte richiedente ai termini dell'art.15, par. 1 della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-19