Convenzione›Titolo II
Art. 18
18 / 26COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE.
In vigore dal 15 dic 1988
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE.
1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire, in qualità di testimone o di perito, dinanzi alla propria autorità giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere obbligata a comparire a seguito di detta citazione.
La parte richiesta procederà pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza tuttavia comminare ed eseguire le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.
2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennità previste dalla legge della Parte richiedente. La richiesta dovrà specificarne gli importi.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-18