Convenzione›Titolo II
Art. 16
16 / 26DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI
In vigore dal 15 dic 1988
DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI
La prova della notificazione è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorità che ha notificato ovvero da un attestato di quest'ultima autorità certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.
La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta e o l'attestato comprovanti la notificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-16