Convenzione›Titolo II
Art. 15
15 / 26ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE
In vigore dal 15 dic 1988
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE
1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, si applicherà la legge della Parte richiesta. Peraltro qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta seguirà tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.
2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta l'esecuzione della commissione rogatoria, tale ultima Parte, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, richiederà alla Parte richiedente tutti i dati e gli elementi complementari necessari.
3. La Parte richiesta farà conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se e per quanto non in contrasto con la legge della Parte richiesta.
4. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta restituità gli atti alla Parte richiedente.
La commissione rogatoria deve essere eseguita al più presto possibile. Qualora non sia stato possibile dare seguito alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituirà gli atti al più presto possibile indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-15