Art. 1 · AMBITO DI APPLICAZIONE
ConvenzioneTitolo I

Art. 1

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AMBITO DI APPLICAZIONE

In vigore dal 15 dic 1988
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina desiderando intensificare la cooperazione tra i due Stati nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile, considerato che i due Stati sono entrambi parti delle Convenzioni dell'Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile, del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri e del 18 marzo 1970 sull'ottenimento di prove all'estero in materia civile o commerciale. hanno convenuto quanto segue: AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.
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