Convenzione›Titolo IV
Art. 8
8 / 28Periodi di divieto
In vigore dal 15 dic 1988
1 - I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facoltà di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci.
2 - I periodi minimi ai divieto sono:
Trota nel lago: 12 settimane
Salmerini: 10 settimane
Temolo: 10 settimane
Coregone Lavarello: 8 settimane
Coregone bondella: 10 settimane
Luccio: 4 settimane
Pesce Persico: 8 settimane
Persico Trota: 8 settimane
Luccioperca: 8 settimane
Carpa: 4 settimane
Agone: 4 settimane
Tinca: 4 settimane
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-8