Art. 8 · Periodi di divieto
ConvenzioneTitolo IV

Art. 8

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Periodi di divieto

In vigore dal 15 dic 1988
1 - I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facoltà di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci. 2 - I periodi minimi ai divieto sono: Trota nel lago: 12 settimane Salmerini: 10 settimane Temolo: 10 settimane Coregone Lavarello: 8 settimane Coregone bondella: 10 settimane Luccio: 4 settimane Pesce Persico: 8 settimane Persico Trota: 8 settimane Luccioperca: 8 settimane Carpa: 4 settimane Agone: 4 settimane Tinca: 4 settimane
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-8